In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.
ART.23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Alle utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%, La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento o corredata da documentazione attestante la richiesta dell’apposito contenitore.
2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a. Associazione Pro Loco: riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile.
- b. Unico occupante non residente; riduzione ulteriore del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per i contribuenti non residenti che attestino di appartenere ad una famiglia mono nucleare con un documento di autocertificazione si stato di famiglia (art.46 DPR 445/2000) o con estratto dello stato di famiglia prodotto dai servizi demografici del Comune di residenza.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23.
ART. 25 RIDUZIONI PER IL RECUPERO
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell’100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
5. La compensazione verrà eseguita in occasione della rata di conguaglio, oppure alla prima scadenza utile.
ART.26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
ART. 27 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
ART. 27 bis AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL’ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL’ART. 238 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 152/2006
1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 27ter. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
ART.27 ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTENZA NON DOMESTICA
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 27bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati – e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
- c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all’utenza non domestica l’esito della verifica.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste all’ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
ART.28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque superare la percentuale complessiva del 50%.
Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti